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Sentenza

Nelle aule giudiziarie la fornitura di ortaggi e prodotti bio diventano segreti ...
Nelle aule giudiziarie la fornitura di ortaggi e prodotti bio diventano segreti industriali.Anche il fornitore di derrate alimentari è tutelato dal segreto industriale, se i suoi prodotti contribuiscono alla vittoria nella gara per la gestione di una mensa scolastica.
Tar Milano – Sezione IV – Sentenza 21 maggio 2020 n.883 

Pubblicato il 21/05/202000883/2020 REG.PROV.COLL.02529/2019 REG.RIC.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(Sezione Quarta)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul      ricorso      numero      di      registro      generale      2529      del      2019,      proposto      daCamst  Soc.  Coop.  a  R.L.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Marco  Dugato,  Arnaldo  Tinarelli  e  Maria  Gaia  Cavallari,  con  domicilio  digitale  come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio LS Lexjus Sinacta in Milano, via Larga, 19;controComune            di            Nova            Milanese,            non            costituito            in            giudizio;Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Baviera ed Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;nei confrontiVivenda S.p.A., non costituita in giudizio;per l'accertamentodel  diritto  della  ricorrente  ad  accedere  a  tutti  gli  atti  ed  ai  documenti  richiesti  con  istanza  del  7/10/19  Prot.  n.  G-  LO38/l,  rinnovata  il  25  ottobre  2019  Prot.  n.  G-LO43  e  con  richiesta  di  integrazione  dei  documenti  mancanti  del  4  novembre  2019  G-LO46,  nonché  per  la  condanna  del  Comune all'esibizione ed al rilascio di copia degli atti non resi accessibili e non trasmessi.Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza; Visti tutti gli atti della causa; Visti l'art. 116 del c.p.a. e l'art. 84 comma 5 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020;Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 il dott. Giovanni Zucchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO1.  Il  Comune  di  Nova  Milanese  indiceva  una  gara  con  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  ristorazione  scolastica,  avvalendosi  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  quale  Centrale Unica di Committenza (CUC).Al termine della procedura, risultava aggiudicataria la società Vivenda Spa.La  società  cooperativa  Camst,  seconda  classificata,  oltre  ad  impugnare  l'aggiudicazione  con  autonomo  ricorso,  presentava  istanza  di  accesso  agli  atti  il  7.10.2019,  reiterandola  in  data  25.10.2019 ed integrandola in data 4.11.2019 (cfr. i documenti 1, 2 e 3 della ricorrente).L'amministrazione  rilasciava  i  documenti  richiesti  ma  Camst,  reputando  l'ostensione  parziale  ed  incompleta,   proponeva   il   ricorso   in   epigrafe,   ai   sensi   dell'art.   116   del   c.p.a.,   per   ottenere   integralmente i documenti richiesti.Si  costituiva  in  giudizio  la  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza,  concludendo  per  il  rigetto  del  gravame.All'udienza  del  5.2.2020  il  difensore  della  ricorrente  evidenziava  la  mancanza  di  taluni  dei  documenti richiesti, sicché la trattazione era rinviata per consentire il deposito di una memoria con l'indicazione in dettaglio di tali documenti.Alla  successiva  udienza  del  15.4.2020,  in  mancanza  della  richiesta  congiunta  di  decisione  di  cui  all'art.  84  comma  2  del  DL  18/2020  convertito  con  legge  27/2020,  la  trattazione  era  rinviata all'udienza  del  20.5.2020,  all'esito  della  quale  la  causa  era  trattenuta  in  decisione,  ai  sensi  del  comma 5 del citato art. 84.2.  In  via  preliminare  deve  rilevarsi  che  Camst  ha  sicuramente  interesse,  ai  sensi  dell'art.  53  del  D.Lgs.  50/2016  (codice  dei  contratti  pubblici  o  anche  solo  “codice”)  e  della  legge  241/1990,  all'ostensione  dei  documenti,  tanto  è  vero  che  la  stessa  CUC  ha  depositato  la  documentazione  di  gara, seppure solo parzialmente. Parimenti deve evidenziarsi che le due istanze di accesso e la successiva nota di integrazione sono state  presentate  facendo  espresso  riferimento  alla  legge  241/1990,  al  DPR  184/2006  ed  all'art.  53  del  codice,  per  cui  il  presente  ricorso  deve  essere  deciso  con  esclusivo  riferimento  a  tali  norme  richiamate dalla società esponente.2.1  Con  riguardo  ai  documenti  depositati  in  giudizio  dalla  Provincia  e  per  i  quali  non  vi  è  contestazione,  deve  reputarsi  cessata  la  materia  del  contendere,  ai  sensi  dell'art.  34  ultimo  comma  del c.p.a.Con  l'ultima  memoria  del  18.5.2020  l'esponente  ha  evidenziato  in  maniera  compiuta  i  documenti  che, a suo dire, dovrebbero essere ancora rilasciati, segnalati nella memoria stessa con le lettere a) e b).2.2 Camst insiste dapprima (lettera “a” dell'ultima memoria) per l'accesso ai documenti riguardanti sia la prova dei requisiti tecnici, professionali ed economici dichiarati da Vivenda sia la verifica dei requisiti medesimi da parte della stazione appaltante.
A  questo  proposito  e  viste  le  richieste  di  accesso  presentate  dalla  ricorrente  (si  vedano  ancora  i  documenti  da  1  a  3  della  medesima),  il  collegio  evidenzia  che,  qualora  l'amministrazione  abbia  effettuato formalmente la citata verifica dei requisiti, allora i relativi verbali devono essere rilasciati; in  caso  contrario  l'istanza  di  accesso  non  ha  effetto,  essendo  riferita  a  documenti  non  esistenti  presso l'amministrazione.Il   rilascio   dovrà   avvenire   entro   30   (trenta)   giorni   decorrenti   dalla   comunicazione   o   dalla   notificazione della presente sentenza.2.3 Infine (si veda la lettera “b” dell'ultima memoria) l'esponente evidenzia che la relazione tecnica di  Vivenda  risulta  oscurata  nella  tabella  di  cui  al  punto  1.3,  relativa  ai  “Prodotti  bio,  tipici,  tradizionali,  a  filiera  corta”  (da  intendersi  quale  miglioria  dell'offerta),  non  essendo  leggibile l'elenco dei fornitori di Vivenda, mentre è consultabile l'elenco dei prodotti ed il tipo di miglioria offerta coi medesimi (cfr. il doc. 3 della ricorrente allegato alla sua memoria del 18.2.2020, pag. 5).L'oscuramento è stato disposto dalla Provincia  a fronte della specifica richiesta di Vivenda, per la tutela  della  propria  riservatezza  commerciale  (si  veda  sul  punto  la  memoria  difensiva  della  Provincia del 20.1.2020).Sulla  questione  reputa  il  Collegio  che  l'istanza  di  accesso  non  possa  essere  accolta,  non  essendo  provata la reale necessità, per Camst, di conoscere i nominativi dei singoli fornitori di Vivenda per la  citata  categoria  di  prodotti  alimentari  offerti,  parendo  invece  meritevoli  di  apprezzamento  le  esigenze  dell'aggiudicataria  di  non  divulgare  i  nomi  dei  soggetti  con  i  quali  intrattiene  abituali  rapporti commerciali.La domanda di accesso appare ivi finalizzata non tanto ad acquisire elementi per la migliore difesa in giudizio contro l'amministrazione (per la quale sono invece conosciuti gli alimenti proposti quale miglioria), quanto piuttosto a carpire segreti commerciali del concorrente.Nella citata memoria del 18.2.2020 la ricorrente sostiene altresì che la copia della relazione tecnica sarebbe di difficile lettura, ma la Provincia ha depositato in giudizio una nuova copia di dimensioni più ampie (cfr. il doc. 19 della Provincia).3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, considerato l'andamento della presente controversia,  caratterizzata  da  un  accoglimento  solo  parziale  del  ricorso  e  quindi  dalla  sostanziale  reciproca soccombenza delle parti.P.Q.M. Il   Tribunale   Amministrativo   Regionale   per   la   Lombardia   (Sezione   Quarta),   definitivamente   pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,  dichiara  in  parte  cessata  la  materia  del  contendere, lo accoglie in parte nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e lo respinge per la restante parte.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così  deciso  in  Milano  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  20  maggio  2020  tenutasi  mediante  collegamento da remoto in audioconferenza, secondo l'art. 84 comma 6 del DL 18/2020 convertito 
con  legge  27/2020  e  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del  TAR  Lombardia  n.  6/2020  con  l'intervento dei magistrati: Rosalia Maria Rita Messina, PresidenteGiovanni Zucchini, Consigliere, EstensoreKatiuscia Papi, ReferendarioIL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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