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Sentenza

Reati edilizi. L'acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle...
Reati edilizi. L'acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà.
Pubblicato il 24/06/2021  N. 04313/2021 REG.PROV.COLL. N. 02106/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul    ricorso    numero    di    registro    generale    2106    del    2018,    proposto    da        ..., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Mottola, con domicilio digitale come da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio  in  Napoli,  corso Sirena 115;  contro Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati  Barbara  Accattatis  Chalons  D'Oranges,  Antonio  Andreottola,  Bruno  Crimaldi,  Annalisa  Cuomo,  Giacomo  Pizza,  Bruno  Ricci,  Eleonora  Carpentieri,  Anna  Ivana  Furnari,  Gabriele  Romano,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri    di    Giustizia    e    domicilio    eletto    in    Napoli,    piazza    Municipio;        Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo,  rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato,  domiciliato  in  Napoli,  via  Armando Diaz, 11;  per l'annullamento 
dell'ordinanza di demolizione adottata con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 139/A, notificata in data 27.2.2018. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Napoli  e  del  Ministero  dei  Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 giugno 2021 il dott. Angelo Fanizza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con  ricorso  ritualmente  proposto  la  sig.ra  Mariarca  Auricchio  ha  impugnato  e  chiesto  l'annullamento  dell'ordinanza  di  demolizione  adottata  con  disposizione  dirigenziale del Comune di Napoli n. 139/A, notificata in data 27.2.2018, con cui è stato ingiunto "al responsabile dei lavori e proprietario del suolo (...) la demolizione delle opere abusivamente eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto", essendosi rilevata l'abusiva realizzazione, in Napoli al Corso Sirena n. 130, di un "manufatto in muratura di circa mq. 70, edificato sul lastrico solare, in sopraelevazione ad una unità abitativa posta al piano terra. La struttura, raggiungibile da una scala esterna in ferro, è autonomamente fruibile, completa, rifinita ed abitata": il tutto in esito all'accertamento oggetto del sopralluogo effettuato in data 21.1.2015. In  estrema  sintesi,  si  tratterebbe  di  una  nuova  costruzione  edificata  in  un'area  rientrante  nella  zona  A,  relativa  agli  insediamenti  di  interesse  storico  e  come  tale  disciplinata dall'art. 26 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la  zona  orientale  e  la  zona  nord-occidentale,  disciplinata  dall'art.  64  unità  pre  –  ottocentesca. A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli  artt.  10,  22,  31  e  33,  comma  3  del  DPR  380/2001,  del  d.lgs.  42/2004;  della  
legge  regionale  19/2001,  nonché  l'eccesso  di  potere  in  cui  sarebbe  incorso  il  Comune per difetto dei presupposti e d'istruttoria. La ricorrente ha lamentato che l'immobile oggetto del contendere "è pervenuto (...) nel giugno/luglio dell'anno 2009, a seguito di compravendita e, in detta data, lo stato dei luoghi era conforme a quello attuale, ovvero erano già presenti sul lastrico solare le opere di cui il Comune di  Napoli,  con  l'impugnata  disposizione  dirigenziale,  chiede  la  demolizione"  (cfr.  pag.  2);  ha  soggiunto  che  il  venditore,  al  momento  della  stipula  dell'atto  di  compravendita,  avrebbe  consegnato  "la  licenza  (Prat.  N.609/59)  n.157  del  23.2.1960  con  la  quale  il  Comune di Napoli, VI Direzione Lavori e Servizi Tecnici – Divisione Edilizia ha concesso la licenza edilizia per la costruzione di due locali in ampliamento al pianterreno esistente al Corso Sirena n. 130 in Barra" (cfr. pag. 3);  Si  sono  costituiti  in  giudizio  il  Comune  di  Napoli  (28.5.2018)  e  il  Ministero  per  i  beni, le attività culturali e il turismo (11.6.2018). L'Amministrazione comunale, in particolare, ha dato atto, nella memoria depositata l'11.7.2018, che in esito a specifici accertamenti, trasfusi in una relazione di servizio, è risultato che "a fronte delle fotocopie di grafici, che rappresentano lo stato dei luoghi strutturato su tre livelli: seminterrato, piano rialzato e primo, presentate da controparte, gli originali recuperati nella pratica edilizia n° 609/59 raffigurano il solo piano terra, senza seminterrato e nemmeno il piano primo"; e che "l'identificazione catastale della unità immobiliare, posta al piano primo, è stata definita come manufatto realizzato su "lastrico solare non censito" per cui mai accatastata. Inoltre dalle quote aero – fotogrammetriche del foglio STR n. 161, levata 30/06/1987, comparate con  le  misurazioni  effettuate  in  loco,  il  corpo  di  fabbrica  risulta,  all'ultima  data  della  levata,  composto dal solo piano rialzato": il che, in sostanza, proverebbe che fino al 30.6.1987 non sarebbe mai stata realizzata alcuna sopraelevazione. Con ulteriore memoria del 13.7.2018 il Comune ha, peraltro, evidenziato che da un confronto tra la licenza edilizia n. 157/1960 (relativa alla costruzione di due piani in 
ampliamento al pianterreno esistente) e i grafici depositati in giudizio emergerebbero elementi suscettibili di aprocrifìa.  Con  ordinanza  del  19  luglio  2018,  n.  1063  la  Sezione  ha  respinto  la  domanda  cautelare, con condanna alle spese, sulla base della seguente motivazione: "considerato che,  ad  un  primo  sommario  esame,  la  decisione  gravata  appare  supportata  da  idonei  elementi  motivazionali, derivanti in particolare dalla riscontrata epoca di realizzazione dell'opera abusiva, e dalla riscontrata carenza della sopraelevazione nei grafici allegati alla licenza edilizia del 1960, circostanza che rende allo stato poco persuasivi i motivi di ricorso". In  vista  dell'udienza  di  discussione  del  ricorso,  fissata  per  il  21  giugno  2021,  il  Comune  resistente  ha  depositato  una  memoria  (21.5.2021)  nella  quale  si  è  motivatamente opposto ai motivi di ricorso; a tale udienza, svoltasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Occorre, preliminarmente, rilevare che a fronte delle prove, assai puntuali, allegate dall'Amministrazione comunale circa la reale identificazione dei lavori assentiti con la licenza edilizia n. 157/1960, i quali escludono il previo assenso all'intervento di sopraelevazione prefigurato dalla ricorrente, anzi apertamente depongono per una rappresentazione fittizia della situazione pregressa dell'immobile. Il  che,  a  fortiori,  preclude  di  poter  sostenere  l'illegittimità  dell'impugnato  ordine  demolitorio. Sul punto va, inoltre, evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che  l'Amministrazione  comunale  è  titolare  del  potere  di  sanzionare  anche  i  proprietari  o  possessori  ad  altro  titolo  i  quali,  pur  non  essendo  autori  degli  abusi,  abbiano  incautamente  ricevuto  il  bene  pur  in  presenza  di  irregolarità  edilizie,  non  potendo, quindi, invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole. Ciò in quanto l'art. 31 del DPR 380/2001 individua tra i destinatari dell'ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi, anche il proprietario; e questa previsione esprime 
una precisa scelta del legislatore, "la cui ratio va individuata nel fatto che il proprietario è il solo  soggetto  legittimato  ad  intervenire  sull'immobile  e  ad  eliminare  così  un  abuso  anche  in  precedenza realizzato; per questo, il proprietario non può sottrarsi a siffatto obbligo ed addossare l'esclusiva  responsabilità  a  terzi  o  al  precedente  proprietario;  d'altro  canto,  spetta  pur  sempre  al  proprietario  il  diritto  di  rivalersi,  sul  piano  civilistico,  nei  confronti  dell'effettivo  autore  della  trasformazione abusiva" (cfr. TAR Basilicata, 22 gennaio 2015, n. 57; TAR Abruzzo – Pescara, 23 luglio 2018, n. 248). In altri termini, l'acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che  precede  nel  tempo  il  contratto  traslativo,  in  suo  favore,  della  proprietà  (Cfr.  Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2781). In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM   55/2014,   in   €.   1.500,00,   oltre   accessori,   che   parte   ricorrente   dovrà   corrispondere al Comune di Napoli. Le  puntuali  rilevazioni  dell'Amministrazione  comunale  circa  il  rischio  di  apocrifìa  dei grafici allegati in giudizio dalla ricorrente rendono necessaria la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. P.Q.M. Il   Tribunale   Amministrativo   Regionale   della   Campania   (Sezione   Quarta),   definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna  la  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  processuali,  che  liquida  in  €.  1.500,00, oltre accessori, in favore del Comune di Napoli. Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così  deciso  in  Napoli  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  21  giugno  2021  con  l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Angelo Fanizza Angelo Scafuri IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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