Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio...
Riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, sentenza 28 ottobre 2021, n. 1552
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt. Fanteria, 4;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

e per la revoca del decreto ministeriale n. -OMISSIS-/2017, datato 04.08.2017, notificato il 17.11.2017, a firma del Direttore (Direzione di Amministrazione) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente con istanze del 26.09.2005 e del 20.03.2006, nonché del parere emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza -OMISSIS- del 14.06.2017 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali

nonché per la

declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "spondiloartrosi lombare discopatica con EDD L2 L3, L3 L4 e sofferenza neurogena cronica associata elettromiograficamente accertata" e "spondiloartrosi cervicale discopatica con EDD C6 C7 e sofferenza neurogena cronica associata elettromiograficamente accertata" con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Il Brigadiere ricorrente, arruolato nell'Arma dei Carabinieri nell'anno 1986, espone di aver prestato servizio dal 10.06.1987 al 24.05.1989 presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, effettuando servizi di perlustrazione/pattugliamento sia diurni sia notturni, a bordo dei veicoli in dotazione come "campagnole", oltre che pattugliamenti e perlustrazioni a piedi, servizi di piantone in Caserma, presso strutture sanitarie per piantonamento detenuti, assistenza nelle aule giudiziarie, traduzione di detenuti su tutto il territorio nazionale nonché servizi di ordine pubblico.

Espone, altresì, il ricorrente di aver prestato servizio:

- dal 25.5.1989 al 13.7.1989, presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, svolgendo le medesime mansioni ed attività precedentemente indicate;

- dal 14.7.1989 al 04.10.1992 presso l'Autodrappello del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, svolgendo mansioni di autista del Comandante della Compagnia;

- dal 05.10.1992 al 11.09.1996 presso il Nucleo Operativo e Radiomobile - Squadra Motociclisti - della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, svolgendo turni di servizio a bordo dei motocicli ed autoradio in dotazione al Comando, della durata minima di 6 ore;

- dal 12.09.1996 al 01.05.1998 presso l'Autodrappello del Nucleo Comando Compagnia di -OMISSIS- svolgendo mansioni di autista del Comandante della Compagnia con turni sia diurni sia serali/notturni;

- dal 02.05.1998 al 18.03.1999 presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- effettuando servizi di perlustrazione / pattugliamento, oltre a servizi di scorta a Magistrati;

- dal 23.07.2000 al 23.08.2000 presso il 13 Battaglione Carabinieri -OMISSIS-per addestramento tecnico finalizzato alle missioni all'estero;

- dal 24.08.2000 al 17.03.2001 presso il Battaglione M.S.U. in -OMISSIS- e, precisamente, a -OMISSIS-, effettuando servizi di ordine pubblico e attività formativa per gran parte della giornata;

- dal 18.03.2001 al 25.06.2001 presso il Comando -OMISSIS-quale addetto all'Ufficio ed autista;

- dal 26.06.2001 al 15.09.2002 presso la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- quale addetto all'Ufficio;

- dal 16.09.2002 al 29.03.2003 in -OMISSIS- - -OMISSIS- effettuando servizi di ordine pubblico e attività formativa per gran parte della giornata;

- dal 30.03.2002 al 07.06.2005 presso la Compagnia di -OMISSIS- quale addetto all'Ufficio;

- dal 08.06.2005 al 02.09.2005 presso la sede Diplomatica di -OMISSIS- (-OMISSIS-) effettuando servizi di vigilanza presso l'Ambasciata d'Italia in -OMISSIS- nonché presso la residenza dell'Ambasciatore con orari (08 - 20) tutti i giorni esclusa la domenica;

- dal 03.09.2005 a tutt'oggi il ricorrente svolge il proprio servizio presso la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- quale addetto all'Ufficio.

Con domanda del 26.09.2005 il Brigadiere ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "protrusione discale focale di esigue dimensioni in L5 - S1. Modesto Bulding discale in L4-L" e, con domanda del 20.03.2006, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "unco e spondiloartrosi cervicale; eventi disidratativi su base degenerativa dei dischi intervertebrali da C2 a C7; tra C3-C4 e C5-C6 e in grado maggiore C6-C7 protrusioni discartrosiche in sede mediana e paramediana".

Con verbale mod.-OMISSIS-del 15.02.2016 la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari esprimeva il seguente giudizio diagnostico: "a) spondiloartrosi cervicale discopatica con EDD C6-C7 e sofferenza neurogena cronica associata elettromiograficamente accertata; b) spondiloartrosi lombare discopatica con EDD L2-L3, L3-L4 e sofferenza neurogena cronica associata elettromiograficamente accertata".

1.1.Avverso l'epigrafato decreto ministeriale n. -OMISSIS-/2017 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri negava la dipendenza da causa di servizio delle infermità suindicate e l'allegato il parere -OMISSIS-/2017 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con cui è stata negata la sussistenza del nesso eziologico tra servizio effettuato ed insorgenza delle infermità denunciate, è insorto il Brigadiere ricorrente rassegnando le censure di seguito sintetizzate.

- Violazione di legge, in particolare dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461 del 2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata.

In data 19.2.2018 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto ed in parte va anche dichiarato inammissibile.

2.1. In base all'art.11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ("Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"), "Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione".

Secondo consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1768), il giudizio medico legale afferente alle domande di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizi e di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, che, in quanto tali, "sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale".

Le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si dimostrano, per l'effetto, insindacabili ove adeguatamente motivate e, soprattutto, coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento, sicchè "… il giudizio del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali" (cfr., ad es., Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493).

Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, inoltre, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa e che devono essere necessariamente documentati e provati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 20/07/2018, n. 475; T.A.R. Toscana, n. 20170/2016; T.A.R. Campania n. 330/2015). Ed infatti la dipendenza da causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del servizio di pubblica sicurezza (T.A.R. Lazio, Roma - Sez. I quater, 01/08/2018, n. 8605).

Dal punto di vista normativo, il servizio prestato dal lavoratore, nell'assetto normativo definito dall'art. 64 D.P.R. n. 1092 del 1973 e dal D.P.R. n. 461 del 2001, risulta rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in due ipotesi. La prima è quella in cui l'attività svolta integra causa esclusiva dell'infermità. La seconda si ha allorquando il servizio costituisca una "concausa efficiente e determinante" della patologia, in concorso con altri fattori eziologicamente rilevanti.

2.2. Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Collegio ritiene sufficiente rilevare in diritto che le principali censure formulate nel ricorso (incentrate, in particolare, sul difetto di adeguata motivazione degli atti amministrativi impugnati e sulla omessa valutazione dei fatti) sono infondate, in quanto, tenendo conto degli amplissimi margini di discrezionalità tecnica della P.A. nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate, gli atti impugnati contengono un'adeguata e coerente motivazione (anche "per relationem") nel parere (obbligatorio e vincolante) espresso dal C.V.C.S. e nel consequenziale decreto impugnato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

2.3. In particolare, il C.V.C.S., nel parere espresso nell'adunanza -OMISSIS- del 14.06.2017 ha rilevato quanto segue: " l'infermità: SPONDILOARTROSI LOMBARE DISCOPATICA CON EDD L2 L3, L3 L4 E SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA ASSOCIATA ELETTROMIOGRAFICAMENTE ACCERTATA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, ne' elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; l'infermità: SPONDILOARTROSI CERVICALE DISCOPATICA CON EDD C6 C7 E SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA ASSOCIATA ELETTROMIOGRAFICAMENTE ACCERTATA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, ne' elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

In definitiva, l'organo tecnico, evidenziava l'assenza di circostanze di carattere eccezionale specificamente lesive, che esulassero dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia dell'attività svolta (di Autista/Motociclista), rilevando l'assenza di "disagi e strapazzi di particolare intensità o di "elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali", senza che tali affermazioni siano state efficacemente contestate e smentite dal ricorrente.

2.4.Del resto, "nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Marche, Ancona, I Sezione, 3 novembre 2017 n. 837; cfr.: T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 4 settembre 2017 n. 143).

2.5. Il Brigadiere dei Carabinieri ricorrente, quanto alle prestazioni in concreto svolte, al di là della generica indicazione delle ragioni e degli elementi addotti a sostegno della dipendenza delle proprie infermità dall'attività di lavoro espletata, peraltro connesse al tipo di attività svolta (Autista/Motociclista), non ha fornito alcuna prova concreta atta a dimostrare le circostanziate condizioni lavorative che si assume abbiano fornito le condizioni per l'insorgenza delle patologie lamentate, al di fuori dei normali compiti di servizio per la categoria di appartenenza (Carabinieri espletanti essenzialmente le mansioni di Autisti/Motociclisti).

2.6. Osserva il Collegio che, secondo quieti principi giurisprudenziali, nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 02/05/2018, n.4762).

Inoltre, se pur le infermità addotte siano insorte durante il servizio, ciò non costituisce di per sé una prova sufficiente a giustificare la dipendenza delle stesse dalle condizioni ambientali e lavorative.

Spetta dunque al ricorrente dare un'effettiva prova di tale dipendenza - ciò che nel caso di specie è mancato - atteso che in tema di malattia causata dal lavoro, la prova di essere stato sottoposto per lungo tempo a lavori stressanti o nocivi non è sufficiente, dovendosi invece dimostrare specificatamente la presenza di eventi di carattere eccezionale idonei a determinare l'efficacia causale della patologia lamentata quale fattore di rischio con riferimento all'attività lavorativa in concreto prestata.

Nel caso di specie, tali circostanze di carattere eccezionale sono del tutto assenti, essendosi il Brigadiere ricorrente limitato a descrivere le condizioni lavorative in cui lo stesso ha operato, circostanze che sono per loro natura connesse all'attività svolta, non diversa da quella propria della generalità degli appartenenti dell'Arma svolgenti le mansioni ai Autisti/Motociclisti; peraltro, non risulta neppure chiarito se la rilevata "postura di lavoro incongrua generante un sovraccarico meccanico in presenza di un impegno modesto ma continuativo della medesima struttura" fosse causata da abitudini posturali del tutto personali o da situazioni forzose, oltre che dalla impossibilità di porvi rimedio.

Infine, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha reso il parere "Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", sicchè non sussiste neppure il lamentato deficit istruttorio o di mancata valutazione dei servizi svolti.

In definitiva, si rileva - da un lato - che le mansioni svolte dall' odierno ricorrente come conducente di autovetture denominate "campagnole" o di motociclette in dotazione all'Arma dei Carabinieri, non appaiono idonee ad averlo esposto alle patologie lamentate e - dall'altro - che non risulta la sottoposizione del medesimo a particolari stress fisici, esulanti dalle normali condizioni lavorative; del resto ai fini del riconoscimento della causa di servizio non rilevano le condizioni di lavoro ordinariamente comprese nella qualifica di appartenenza ove le stesse non siano state di eccezionale gravosità.

3. La domanda di accertamento pure azionata è, poi, inammissibile per l'insussistenza di una posizione giuridica del ricorrente di diritto soggettivo perfetto.

4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto ed in parte va anche dichiarato inammissibile, nei sensi sopra indicati.

Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e la natura della questione oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e lo dichiara parzialmente inammissibile nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Giovanni Gallone, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza