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Sentenza

Pubblicato il regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di a...
Pubblicato il regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine
Pubblicato nella GU n. 305 del 2022 il D.M. 28 dicembre 2022, n. 202 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente il regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali (art. 18, comma 1, L. 28 gennaio 1994, n. 84).

L'autorità concedente provvede alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima e ciascuna Autorità di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

Entrata in vigore del provvedimento: 15 gennaio 2023.

D.M. 28 dicembre 2022, n. 202 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. 31 dicembre 2022, n. 305)




 D.M. 28 dicembre 2022, n. 202 (1).

Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2022, n. 305.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 80 e 83;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 30 maggio 2018, n. 57;

Vista la nota prot. n. 22865 dell'11 ottobre 2022 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto, confermato con nota prot. n. 33116 del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (3), effettuata con la nota prot. n. 39379 del 24 novembre 2022;

ADOTTA

il seguente regolamento:

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge n. 400 del 1998».


Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alla definizione degli accordi di cui al medesimo articolo 18, comma 6. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle concessioni di cui all'articolo 18, commi 5 e 12, della legge n. 84 del 1994.

2. Agli accordi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni dettate per il titolo concessorio.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) «autorità concedente»: l'Autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 oppure, laddove non istituita, l'autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali;
d) «beni demaniali»: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione;
e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994;
f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994;
g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994.


Art. 2. Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale

1. L'autorità concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.

2. L'autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.

3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni:
a) identificazione dei beni oggetto della concessione;
b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;
d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito, nonché degli elementi di cui al comma 4, lettere a), b) e g);
e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, e delle eventuali penali;
f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4;
g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo:
1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;
2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;
i) modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.

4. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati;
c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.

5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.

6. L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono già affidate in concessione, l'autorità concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilità di detti spazi operativi.

7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.

8. L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

9. Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.

10. L'autorità concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4.

12. Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2.

13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorità concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità, di mezzi, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attività. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

14. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.


Art. 3. Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio della concessione demaniale

1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Ai bandi e agli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, le disposizioni di cui all'articlo 83, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.


Art. 4. Pubblicità del bando e dell'avviso

1. Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso l'autorità concedente.

3. L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.


Art. 5. Criteri per la determinazione del canone

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorità di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I canoni demaniali sono costituiti da:
a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:
1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;
2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);
3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;
b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera b), nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.


Art. 6. Modifica del contenuto della concessione demaniale

1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima.

2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorità concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.

4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorità concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo 2.


Art. 7. Vicende soggettive successive al rilascio della concessione

1. Nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorità concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorità concedente.


Art. 8. Avvicendamento di concessionari demaniali

1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.

2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorità concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.

3. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.

4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 9. Attività di verifica dell'autorità concedente

1. L'autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorità concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

3. L'autorità concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, può disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.

4. L'autorità concedente può disporre la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione.

5. Sulla base delle comunicazioni delle Autorità di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio marittimo SID - il portale del mare che è adeguatamente implementato.


Art. 10. Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993.

3. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del Codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.


Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avv. Antonino Sugamele

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