T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 06/12/2022) 09-12-2022, n. 16507
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 06/12/2022) 09-12-2022, n. 16507
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8041 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da E.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Antonio Stradivari 23;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C.P., non costituita in giudizio; A.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
al ricorso introduttivo:
dell'Atto di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, prot. (...) del 30.6.2021, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché dei relativi allegati A) e B) che dispongono la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori, emesso all'esito dell'espletamento della selezione pubblica di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010.
2) Ove e per quanto di ragione, della parte lesiva del Provv. del 30 giugno 2021 che approva la graduatoria finale di merito di cui all'allegato A), nella parte in cui colloca il dott. C. al numero 232 quale "idoneo non vincitore", omettendo di riconoscere in favore del ricorrente la sussistenza della riserva pari al 50% dei posti prevista dall'art. 1, comma 2 del bando di concorso, quale funzionario di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenente alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, munito di laurea, che alla data di emanazione del presente bando risulti in servizio presso la medesima Agenzia e abbia compiuto almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche; nonché dell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B), nella parte in cui non colloca il dott. C. tra i vincitori con riserva di posto.
Nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere ammesso e inserito nella graduatoria finale di merito, nonché nell'elenco dei vincitori con diritto di riserva, previo riconoscimento della riserva di posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 70 del 1993 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010;
e, quanto ai motivi aggiunti, depositati il 18 ottobre 2021:
per l'annullamento
dell'atto di approvazione della rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 22 luglio 2021, nella parte in cui colloca il dottor C. al numero 232 quale idoneo,
nonché
per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere ammesso e inserito nella graduatoria finale di merito, nonché nell'elenco dei vincitori con diritto di riserva, previo riconoscimento della riserva di posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 70 del 1993 e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e di A.M.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2010/146687 del 29 ottobre 2010 veniva indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia.
L'art. 1, comma 2, del bando prevedeva una riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore dei "funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza età funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche".
L'art. 9 del bando, stabiliva poi che "Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda".
Il dottor E.C., funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, presentava domanda di partecipazione selezionando, nella scheda di domanda predisposta dall'Agenzia e allegata al bando, la casella concernente il diritto alla riserva e autocertificando, direttamente nella domanda e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti (di titolo di studio, di anzianità e di inquadramento) che davano diritto alla riserva medesima.
Dopo un travagliato iter della procedura concorsuale, oggetto di plurimi ricorsi giurisdizionali, il ricorrente sosteneva il colloquio orale in data 1 ottobre 2020, superando la relativa prova.
In data 2 luglio 2021, dalla consultazione dell'atto di approvazione della graduatoria della procedura selettiva de qua, il ricorrente apprendeva di non essere stata dichiarato vincitore, ma semplicemente idoneo, in quanto collocato in posizione n. 232, non essendo egli stato incluso nella riserva di posti pari al 50% di cui al comma 2 dell'art. 1 del bando.
Il dottor C. proponeva, dunque, il ricorso introduttivo del giudizio, volto all'annullamento della graduatoria finale di merito adottata in data 30 giugno 2021 e pubblicata il successivo 2 luglio.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21 octies della L. n. 241 del 1990 - Violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui al bando per titoli ed esami, violazione dell'art. 16, comma 1 del D.P.R. n. 487 del 1994 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Carenza di presupposti in fatto e in diritto - Manifesta erroneità - Irragionevolezza - Violazione del giusto procedimento - Sviamento - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta - Violazione dei principi della par condicio concorrenziale - Violazione degli art. 3 e 97 Costituzione.
Il ricorrente censura l'operato dell'amministrazione, che non ha tenuto conto della indicazione e dell'autocertificazione da lui resa in sede di domanda di partecipazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il diritto alla riserva.
Né l'operato dell'amministrazione potrebbe dirsi legittimo per asserita conformità all'art. 9 del bando, che imponeva il deposito della documentazione attestante il possesso dei titoli per la riserva nel termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo al superamento della prova orale, in considerazione del fatto che la detta previsione, richiedeva, in sostanza, un duplicato della medesima dichiarazione sostitutiva già presentata nel testo della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Da ultimo, il ricorrente, lamenta la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del soccorso istruttorio, del quale ricorrevano, a suo giudizio, tutti i presupposti.
II. Violazione dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 70 del 1993 e dei principi che regolano l'applicazione delle riserve nei posti del pubblico impiego - Violazione degli art. 3 e 97 cost. e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza dell'azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento - Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria - Evidente travisamento dei fatti - Illogicità ingiustizia e contraddittorietà manifesta - Difetto di motivazione - Violazione degli art. 1, 2, 3, 7 e 21 octies della L. n. 241 del 1990 - Violazione e falsa applicazione della lex specialis.
Il ricorrente rappresenta l'illegittimità dell'atto di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non ha riconosciuto il suo diritto alla riserva, atteso il possesso, da parte sua, di tutti i requisiti stabiliti dal bando per beneficiare della stessa.
Sarebbe stato del pari leso il suo legittimo affidamento ad essere inserito nella quota di riserva e sarebbero stati, altresì, violati i principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, di cui agli artt. 1, 2, e 3 della Costituzione.
Con i motivi aggiunti depositati in data 18 ottobre 2021, il ricorrente ha impugnato l'atto di approvazione della rettifica della graduatoria finale di merito pubblicato in data 22 luglio 2021.
Avverso il provvedimento sopravvenuto ha articolato i medesimi motivi di doglianza già spesi nel ricorso introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La controinteressata C.P. non si è costituita in giudizio, mentre il controinteressato A.M. si è costituito per resistere al gravame.
Con ordinanza presidenziale n. 2610 del 12 aprile 2022 stata ordinata l'integrazione contraddittorio. All'udienza del 6 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto, come già ritenuto da questo Tribunale con le recenti decisioni nn. 15008 e 15013 del 15 novembre 2022, con le quali è stata annullata, con effetti evidentemente erga omnes, la previsione di cui all'art. 9 del bando per rilevato contrasto della stessa con gli artt. 18, comma 2, della L. n. 241 del 1990, 43 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e 16, co. 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, laddove impone una duplicazione degli adempimenti dichiarativi e di allegazione di dati già posseduti dall'amministrazione e la mancata verifica d'ufficio del contenuto dell'autocertificazione.
La sezione, con argomentazioni assolutamente traslabili alla fattispecie in esame, in cui il ricorrente ha espressamente impugnato la sola graduatoria, ha infatti osservato quanto segue:
"L'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990, stabilisce che "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".
L'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 dispone, poi, che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato", con conseguente decadenza dai benefici in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del successivo art. 75.
L'art. 16, co. 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, infine, prevede i che nei pubblici concorsi la documentazione relativa ai titoli preferenziali e di riserva nella nomina nei pubblici concorsi "non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni"."
Alla luce di queste disposizioni appare evidente l'illegittimità dell'operato della commissione che non ha valutato, in favore del ricorrente, i titoli che davano diritto alla riserva e che concernevano documentazione di servizio da rilasciarsi dalla stessa Amministrazione procedente e che, in ogni caso, il candidato aveva già autocertificato.
Ne consegue che l'amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata).
Di conseguenza è illegittima e va annullata l'impugnata graduatoria, come risultante a seguito del provvedimento di rettifica pure impugnato, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli aventi diritto alla riserva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla, in parte qua, l'art. 9 del bando e la graduatoria come rettificata, con riferimento alla posizione del ricorrente;
condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario