La violazione della regola dell'anonimato nella redazione delle prove d'esame nei pubblici concorsi soggiace a due condizioni. La prima è costituita dall'idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre allorché la particolarità riscontrata assuma un oggettivo e inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero. La seconda è costituita dall'utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, ove occorra anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e intenzione del candidato di essere identificato.