Corte dei Conti Calabria Sez. contr., Delib., (ud. 17/01/2023) 18-01-2023, n. 2
Corte dei Conti Calabria Sez. contr., Delib., (ud. 17/01/2023) 18-01-2023, n. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per la Calabria
composta dai magistrati
Rossella Scerbo - Presidente - relatore
Ida Contino - Consigliere
Emanuela Friederike Daubler - Referendario
Salvatore Antonio Sardella - Referendario
Sabina Pinto - Referendario
ha emesso la seguente
DELIBERAZIONE
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000 e ss.mm. ii.;
Vista la L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, avente a oggetto "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3";
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";
Vista la L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali (CAL) nella Regione Calabria;
Visto il decreto n. 7/2022 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;
Udito, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 il relatore, Presidente Rossella Scerbo.
Svolgimento del processo
Con nota prot.n.(...) del 12 dicembre 2022, il sindaco del comune di Fagnano Castello (CS) ha formulato la seguente richiesta di parere: "se il conteggio dell'indennità di fine mandato del sindaco uscente debba essere calcolato tenendo in considerazione anche le indennità di funzione devolute spontaneamente dal predetto, rinunciandovi espressamente, ad altre iniziative (quali al servizio mensa/trasporto scolastico, alla riparazione delle strade o altre cose comunali che richiedono interventi urgenti volti a prevenire pericolo e/o danno a persone o cose) o, se (al contrario) la liquidazione debba essere limitata esclusivamente a quanto effettivamente percepito dall'interessato".
Motivi della decisione
1)La richiesta di parere che precede è ammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo e oggettivo.
La legittimazione del comune ( c.d. legittimazione soggettiva esterna), ex art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003 ( nel difetto dell'operatività nella regione Calabria, del CAL ancorché istituito con la L.R. n. 1 del 2007) coesiste con quella del sindaco ( c.d. legittimazione soggettiva interna) che ha inoltrato la richiesta di parere, a ciò legittimato dalla sua qualità, ai sensi dell'art. 50 Tuel., di legale rappresentante dell'Ente;
2) Quanto all'ammissibilità oggettiva, il collegio ravvisa l'attinenza della richiesta di parere de qua alla materia "della contabilità pubblica" , costituente l'ambito oggettivo di esercizio della funzione consultiva attribuita alla magistratura contabile dall'art. 7, comma 8 della L. n. 131 del 2003 (ex plurimis Sez. Autonomie atto di indirizzo del 27 aprile 2004, deliberazioni n.3/2014, n.4/2014; n. 5/2006 n. 9/2009; Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; n. 27/2011) con la precisazione che la nozione di contabilità pubblica, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, va intesa non restrittivamente, come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese , ma come quel più ampio settore ricomprendente "la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli "(Sezione Autonomie, del. n. 5/2006).
Inoltre, ad avviso della Sezione, la presente richiesta di parere presenta i necessari requisiti dell'astrattezza e della generalità poiché pone un problema interpretativo della normativa che disciplina le modalità di calcolo dell'indennità sindacale di fine mandato che, in quanto tale, astrae dalle specificità di un caso concreto.
3) Ritiene la Sezione che il contenuto letterale della normativa di riferimento, che qualifica l'indennità de qua in termini di "integrazione" dell'indennità di funzione, offra un'agevole soluzione al quesito posto.
Più precisamente, l'art. 82 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, dopo aver previsto (comma 1) la spettanza al sindaco e ai presidenti di provincia e di altri enti territoriali dell'indennità di funzione "nei limiti fissati dal presente articolo" fa rinvio ( comma 8),per quanto riguarda la misura a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che deve dettare la relativa disciplina nel rispetto di una serie di criteri, tra i quali, per quel che rileva nel caso che ci occupa, quello della (lett. f) "previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato". Anche l'art.10 del richiamato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119 ( regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265) ripropone il medesimo concetto di "integrazione" stabilendo che "A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno . Dalle disposizioni sopraindicate emerge che l'indennità di fine mandato prevista a favore degli amministratori locali non integra una remunerazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella percepita nel corso del mandato ,ma una sorta di indennità differita che presenta affinità con il trattamento di fine rapporto, al pari del quale è parametrato alla misura del trattamento percepito rispettivamente nel corso del mandato e in servizio.
L'indennità di fine mandato deve, pertanto, corrispondere a quella effettivamente erogata e va proporzionalmente ridotta nell'ipotesi in cui nel corso del mandato abbia subito una decurtazione, qualunque ne sia stata la ragione e, quindi, non solo, quella della rinuncia, ma anche ,ad esempio, quella del suo dimezzamento per il cumulo di indennità di funzione ( art. 82, comma 5, tuel ) .Ne deriva ,altresì, che nulla spetterebbe a tale titolo nell'eventualità di mancata percezione dell'indennità di funzione per opzione alla percezione di altre indennità ovvero per rinuncia totale.
È, pertanto, da escludere la possibilità che detta indennità di fine mandato possa essere parametrata a quella teorica spettante agli amministratori locali in base alle disposizioni legislative.
Per completezza, giova aggiungere che tali conclusioni sono in linea con orientamenti consolidati non solo della giurisprudenza contabile ( Sez. Lombardia n 414/2010/Par; Sez. Friuli -Venezia Giulia n.189/2010/Par; Sez. Veneto n..585/2012/Par; Sez. Piemonte n.36/2009/Par ) ma anche del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari interni e territoriali che, sul punto, si è espresso con il parere del 16 aprile 2014,in cui richiama in senso conforme le proprie circolari n. 5 del 5 giugno 2000 e n. 4 del 28 giugno 2006, nonché il parere del Consiglio di Stato, del 19 ottobre 2005 ( Sez. I n 2982).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, in riscontro alla richiesta di parere inoltrata dal sindaco della si pronuncia nel senso che" l'indennità di fine mandato del sindaco deve essere parametrata a quella effettivamente erogata nel corso del mandato"
ORDINA
che la presente pronuncia sia tramessa al Sindaco del comune di Fagnano Castello . Manda al servizio di supporto della Sezione per gli adempimenti conseguenti.
Così deliberato, in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.