Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 30/03/2023) 13-06-2023, n. 5763
Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 30/03/2023) 13-06-2023, n. 5763
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7465 del 2018, proposto da G.B., R.B. e G.G., quali eredi legittimi di P.B., rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Bruno Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 2542 del 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023, il Cons. Roberto Caponigro e udito per il Comune di Napoli l'avvocato Marco Baio in delega dell'avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il Tar per la Campania, Sezione Quarta, con la sentenza 18 aprile 2018, n. 2542, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori G.G., G.B. e R.B., in qualità di eredi del signor P.B., per l'annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di N. n. 459 del 12 maggio 2005, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere eseguite in assenza di permesso di costruire e dell'area di sedime di proprietà Barbato di cui alla particella (...) foglio (...), nonché per il risarcimento del danno.
I soccombenti, avverso la detta sentenza, hanno interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in iudicando. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell'art. 21 septies L. n. 241 del 1990 in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.
L'ordinanza di acquisizione sarebbe viziata da nullità ed in ogni caso sarebbe inefficace, in quanto le opere sanzionate sono state sottoposte a ripetuti sequestri preventivi ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
Le opere sanzionate sarebbero state sottratte alla disponibilità della destinataria del comando a causa di sequestri, sicché il Comune non avrebbe potuto ignorare, all'atto della adozione del provvedimento di acquisizione, la mancanza di una condizione ostativa dell'esercizio del potere, ovvero l'imposizione di un dovere eseguibile.
Nel caso di specie, la condotta del destinatario dell'ordine di demolizione non configurerebbe alcun profilo di responsabilità, in quanto l'esecuzione del comando gli sarebbe preclusa da un provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità del bene.
Il Comune di Napoli ha contestato la fondatezza delle argomentazioni formulate ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza pubblica del 30 marzo 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. La sentenza impugnata ha così essenzialmente motivato la declaratoria di inammissibilità del ricorso:
"4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, è divenuta definitiva l'ordinanza di demolizione n. 588 del 7 settembre 2004, la quale è il presupposto legittimante il successivo provvedimento di acquisizione.
La predetta ordinanza 588/04 è stata impugnata davanti a questo Tribunale con ricorso iscritto al R.G.12835/2004 ma dichiarato perento con D.P. n. 3401 del 2007.
Di conseguenza, gli effetti dell'ordine di demolizione si sono definitivamente consolidati.
Orbene, ciò rende inammissibile l'impugnativa dell'acquisizione gratuita ex art. 31, co. 6, TUED, in quanto non vi è modo di dichiarare l'illegittimità dell'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle opere e dell'area pertinenziale, salvo questo presenti profili di lesività autonoma, in quanto la lesione dell'interesse del privato è prodotta già dall'ordine di demolizione che consente l'individuazione dell'abuso e, di conseguenza, l'illegittimità (derivata) consegue alla declaratoria di illegittimità dell'ordine di demolizione.
In base all'art. 31 cit., come costantemente chiarito dalla giurisprudenza (in termini, vedi la puntuale ricostruzione del T.A.R. Pescara, sez. I, 26 maggio 2016 n. 193), l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione e che non deve essere sorretta da una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite, essendo in re ipsa l'interesse all'adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento; risulta al riguardo necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (T.A.R. Marche, 1 febbraio 2016 n. 51), senza che possa assumere alcuna rilevanza il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, l'affidamento eventualmente riposto dall'interessato sulla legittimità delle opere realizzate, o l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015 n. 4322).
L'acquisizione, pertanto, opera di diritto, per cui la scadenza del termine per ottemperare costituisce l'unico presupposto necessario per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa del trasferimento coattivo al Comune della proprietà sull'immobile quale effetto previsto dalla legge.
Di conseguenza, un atto di tale natura giuridica può in linea di principio essere autonomamente contestato in sede giurisdizionale amministrativa solo con specifico ed esclusivo riguardo alla correttezza formale e sostanziale del suo contenuto accertativo tipico (come ad esempio relativamente alla manifesta irrazionalità dell'area da acquisire) o alla pregressa mancata notifica dell'ordine di demolizione, e non con riferimento alla ritenuta illegittimità di quest'ultimo, che ne costituisce il necessario presupposto giuridico, quando esso - come nel caso in esame - sia divenuto medio tempore intangibile per qualsiasi ragione giuridica (vedi ex plurimis Cons. St., sez. IV 29 settembre 2017 n. 4547; id., 23 ottobre 2017, n. 4862; id., sez. IV, 14 aprile 2015 n. 1884 e sez. VI, 4 marzo 2015 n. 1064; T.A.R. Parma, 27 giugno 2017 n. 234)".
4. I motivi di appello non contengono specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
L'unico motivo proposto in appello, con cui gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento di acquisizione non potendo il destinatario provvedere ad eseguire l'ordine di demolizione per i ripetuti sequestri dell'immobile che gli hanno sottratto la disponibilità del bene, è inammissibile per il divieto dei nova in appello, di cui all'art. 104, comma 1, c.p.a., in quanto la censura non è stata proposta in primo grado.
Di contro, come correttamente statuito dal Tar, il provvedimento di demolizione è ormai inoppugnabile a seguito della perenzione del giudizio proposto in primo grado avverso la relativa ordinanza (D.P. n. 3401 del 2007).
Pertanto, l'appello si rivela infondato, in quanto non presenta censure ammissibili ed idonee a comprovare l'erroneità della declaratoria di inammissibilità di cui alla sentenza impugnata.
5. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste, in parti uguali ed in solido, a carico degli appellanti ed a favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe (R.G. n. 7465 del 2018).
Condanna gli appellanti, in parti uguali ed in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Napoli
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere