T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 07/07/2023) 17-08-2023, n. 779
T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 07/07/2023) 17-08-2023, n. 779
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Borello e Natalina Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Borello a Genova, via Roma 10/3b;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo Savona, Questura di Savona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria, Legione Carabinieri Liguria - Stazione di Varazze, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Borello e Natalina Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Borello a Genova, via Roma 10/3b;
contro
Questura di Savona, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo Savona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria, Legione Carabinieri Liguria - Stazione di Varazze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso RG n. 21 del 2020:
- del verbale -OMISSIS-, notificato a mani al -OMISSIS-,
avente ad oggetto
"-OMISSIS- e residente a -OMISSIS- - Ritiro cautelativo armi, munizioni e titolo di porto di fucile in via cautelare e in attesa di determinazioni",
e per l'annullamento
di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso, ed in particolare, occorrendo:
- della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Comandante della Stazione della Regione Carabinieri Forestale "Liguria" -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Comandante della Stazione della Regione Carabinieri Forestale "Liguria" di -OMISSIS-;
- verbale della Legione Carabinieri Liguria a -OMISSIS-;
B) quanto al ricorso RG n. 177 del 2020:
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Savona -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-,
avente ad oggetto
revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS- dalla Questura di Savona,
nonché per l'annullamento
di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, dell'Ufficio Territoriale del Governo Savona, della Questura di Savona della Questura di Savona, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e dell'Ufficio Territoriale del Governo Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il ricorrente, con i due ricorsi di cui in epigrafe, ha contestato sia il ritiro cautelativo delle armi delle relative munizioni da lui possedute avvenuto il -OMISSIS-, sia il provvedimento di revoca del porto di fucile disposta in data -OMISSIS-
2) I presupposti fattuali risalgono al -OMISSIS-, primo giorno della stagione venatoria, durante il quale i Carabinieri forestali del -OMISSIS- hanno effettuato un controllo per verificare se alcuni cacciatori avessero infranto il divieto di caccia c.d. "a rastrello".
3) I militari hanno identificato alcuni cacciatori, tra cui anche l'odierno ricorrente il quale, durante il controllo dei documenti, sentito il richiamo di un amico che segnalava l'arrivo di una pernice rossa, ha lasciato cadere i documenti che teneva in mano per imbracciare il fucile - ancora carico - ed ha sparato in direzione dell'animale, non curante della sicurezza dei militari e delle altre persone presenti nei pressi.
Successivamente, non avendo colpito il volatile, ha iniziato ad imprecare contro i militari ritornando a cacciare.
4) Il comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- - presente al controllo suddetto - in data -OMISSIS- ha inviato all'ufficio armi della Questura di Savona un dettagliato rapporto, segnalando i fatti sopra descritti ed evidenziando la condotta tenuta dal ricorrente e la "facile perdita della ragione" che, con l'uso improprio dell'arma, ha creato un pericolo per i soggetti accertatori e per le altre persone nelle vicinanze.
5) Il dirigente dell'ufficio armi della questura di Savona, con provvedimento del -OMISSIS-, ha ordinato ai Carabinieri della sede di residenza del ricorrente di ritirare cautelativamente le armi e le munizioni da questo detenute, operazione poi effettuata lo stesso giorno.
6) Il ricorrente ha impugnato gli atti di ritiro delle armi con il primo ricorso RG n. 21/2020.
7) Successivamente la Questura di Savona, con nota del -OMISSIS- ha avviato il procedimento di revoca del porto di fucile ritenendo che i fatti segnalati dai Carabinieri di -OMISSIS- evidenziassero la perdita dei "requisiti di affidabilità e psicofisici e di buona condotta necessari ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS per poter mantenere il titolo in argomento".
8) Il ricorrente con memoria procedimentale del 4.11.2019 ha precisato:
- di non avere tenuto un comportamento "così marcato come verbalizzato";
- di non avere effettuato la caccia "a rastrello".
9) Il Questore di Savona, ritenute non decisive le osservazioni procedimentali suddette, con provvedimento del-OMISSIS-, ha revocato il porto di fucile del ricorrente reputando che i comportamenti tenuti e l'uso improprio del fucile indicassero una "facile perdita della ragione" e, quindi, fossero incompatibili con il possesso e il porto delle armi, denotando la mancanza "dei requisiti soggettivi e di affidabilità previsti in materia di armi ed esplosivi ex artt. 11 e 43 TULPS" e della "completa sicurezza circa il corretto uso delle armi".
10) Anche quest'ultimo provvedimento è stato impugnato dal -OMISSIS- con il secondo ricorso RG n. 177/2020.
11) Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti in entrambi i giudizi chiedendo il rigetto delle impugnazioni.
12) All'udienza del 7.7.2023 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
13) Preliminarmente il Collegio, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva dei due ricorsi, ne dispone la riunione.
14) I DUE MOTIVI del primo ricorso RG 21/2020 lamentano la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS nonché il difetto di presupposto e di istruttoria, perché l'impugnato verbale di ritiro precauzionale dell'arma difetterebbe di idonea istruttoria sulla personalità del ricorrente e sarebbe basato sul rapporto dei Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS- il quale, tra gli altri profili, avrebbe menzionato anche un fatto commesso da un terzo (lo sparo a distanza ravvicinata da un'abitazione), ovviamente non addebitabile al ricorrente.
Le doglianze sono infondate.
14.1) In primo luogo si rileva che l'art. 39 del TULPS, posto alla base dell'atto impugnato, riguarda le ipotesi:
- di abuso delle armi e tale fattispecie comprende anche l'uso improprio, negligente o privo delle cautele necessarie, non solo in relazione alla possibile commissione di reati, ma anche dei "sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili" (-OMISSIS-);
- del difetto di buona condotta del titolare della licenza, atteso che "il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta" (-OMISSIS- in terminis: -OMISSIS- -OMISSIS-; -OMISSIS-;-OMISSIS-; -OMISSIS-).
Nel caso di specie il rapporto dei Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS- ha evidenziato in primo luogo l'uso dell'arma privo delle cautele necessarie, dimostrato dallo sparo al volatile durante le operazioni di accertamento di polizia, con la presenza dei militari e di altre persone nelle immediate vicinanze.
Inoltre è stato riscontrato un atteggiamento improprio durante il medesimo accertamento, con tendenza alla perdita dell'autocontrollo, che rileva sia sotto il profilo della buona condotta, sia sotto il profilo dell'idoneità psicofisica a non abusare dell'arma.
14.2) Per quanto concerne l'asserito difetto di istruttoria sul pericolo d'uso improprio dell'arma, si richiama il citato rapporto dei Carabinieri di -OMISSIS- il quale non si è limitato ad effettuare un mero giudizio prognostico di potenziale d'uso improprio dell'arma, ma ha rilevato il fatto obiettivo dell'abuso della stessa, avvenuto davanti ai militari che stavano procedendo al controllo venatorio.
14.3) Infine, per quanto riguarda la circostanza che il citato rapporto dei Carabinieri del -OMISSIS- citerebbe anche il fatto di un terzo, si tratta di elemento irrilevante, atteso che il rapporto ha segnalato molteplici fatti accaduti quel giorno, dei quali l'Autorità di polizia ha valutato solo quelli ascrivibili dal ricorrente che, di per sé, risultano idonei a supportare il contenuto dispositivo dell'atto impugnato.
14.4) Ne consegue l'infondatezza del primo ricorso.
15) Con il secondo ricorso RG. n. 177/2020 è stata impugnata la revoca della licenza di porto di fucile, con deduzione dell'invalidità derivata e di 3 motivi di invalidità propria.
16) L'invalidità derivata è infondata in ragione del rigetto del primo ricorso.
17) Il PRIMO MOTIVO del secondo ricorso RG. n. 177/2020 lamenta la violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990 perché la revoca impugnata non avrebbe motivato il mancato accoglimento delle ragioni contenute nella memoria procedimentale che avrebbero dato conto dell'accaduto dimostrando l'affidabilità del ricorrente.
Il motivo è infondato.
Le ragioni addotte dal ricorrente, infatti, per quanto forniscano il legittimo punto di vista dello stesso, non elidono la portata:
a) dell'atteggiamento improprio tenuto nei confronti degli agenti di polizia che dimostra la tendenza del ricorrente a perdere con facilità l'autocontrollo, circostanza connotata da gravità perché durante i fatti contestati il ricorrente imbracciava l'arma carica;
b) dell'uso improprio dell'arma consistente nell'aver sparato ad un volatile durante il controllo venatorio, con gli agenti accertatori ed altre persone presenti nelle immediate vicinanze.
18) Il SECONDO e il TERZO MOTIVO del secondo ricorso RG. n. 177/2020 lamentano la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS perché l'impugnata revoca non avrebbe adeguatamente valutato:
- l'atteggiamento contrario alla buona condotta, atteso che i toni della discussione con i Carabinieri di -OMISSIS- sarebbero stati enfatizzati nel rapporto dei militari;
- l'affidabilità sul corretto uso delle armi, atteso che la "facile perdita della ragione", i "comportamenti sicuramente non rassicuranti" e la "mancanza della garanzia dei requisiti soggettivi e di affidabilità previsti in materia di armi e di esplosivi ex artt. 11 e 43 TULPS" sarebbero immotivati, non essendo stati illustrati i presupposti di formulazione di tale giudizio;
- la personalità del ricorrente.
Il motivo è infondato.
18.1) In ordine alla condotta tenuta dal ricorrente descritta dal rapporto circostanziato dei Carabinieri di -OMISSIS-, non è stato male interpretato, atteso che non sono stati smentiti né l'atteggiamento improprio tenuto nei confronti degli agenti accertatori, né le imprecazioni e le considerazioni sull'incompetenza dei Carabinieri.
18.2) L'inaffidabilità sul corretto uso dell'arma è motivato sulla base delle già citate ragioni autonomamente idonee a sorreggere l'atto avente carattere "plurimotivato":
- la tendenza a perdere l'autocontrollo, desunta dalle imprecazioni del ricorrente contro l'Autorità di polizia nell'esercizio delle sue funzioni, per di più effettuate imbracciando un'arma carica e non messa in sicurezza;
- l'aver sparato ad un volatile durante il medesimo controllo, con gli agenti ed altre persone situate nei pressi.
Si tratta di episodi particolarmente significativi che la Questura ha correttamente valutato sulla base dell'ampia discrezionalità che connota tale tipologia di procedimenti, avendoli qualificati come sintomatici della "mancanza della garanzia dei requisiti soggettivi e di affidabilità previsti in materia di armi e di esplosivi ex artt. 11 e 43 TULPS".
18.3) Infine gli atti impugnati appaiono legittimi anche sotto il profilo della valutazione dell'affidabilità del ricorrente giacché essi non sono fondati su un singolo episodio di incerto significato, ma su una pluralità di eventi che - sebbene avvenuti lo stesso giorno - hanno una loro autonomia e sono qualificabili nel senso attribuito dall'Amministrazione resistente.
Si consideri che anche la giurisprudenza ha precisato che "La revoca dell'autorizzazione può essere adottata sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse" (-OMISSIS-).
19) Conclusivamente i due ricorsi riuniti sono infondati e devono essere respinti.
20) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi:
a) li respinge entrambi in quanto infondati;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese dei due giudizi riuniti complessivamente liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore