T.A.R. Sicilia Palermo Sez. V, Sent., (ud. 18/10/2023) 18-10-2023, n. 3127
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. V, Sent., (ud. 18/10/2023) 18-10-2023, n. 3127
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2023, proposto da V.D.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Calcara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Ninfa, non costituito in giudizio;
nei confronti
M.T., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2023, proposto da V.S., L.S., N.F., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Ninfa, Comune di Santa Ninfa, non costituito in giudizio;Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6 e con domicilio PEC come da registri di giustizia;
nei confronti
R.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Calcara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;G.A. ed altri , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 976 del 2023:
- dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Santa Ninfa, paragrafo 11 del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 31.05.2023 prot. n. (...);
- dell'atto di assegnazione a ciascuna lista del numero dei seggi, paragrafi 7 e 8 del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 31.05.2023 prot. n. (...);
- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Santa Ninfa atto n. 15 del 14.06.2023 di "giuramento ed insediamento dei Consiglieri Comunali proclamati eletti";
- della deliberazione del Consiglio comunale atto n. 17 del 14.06.2023 di "esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità dei consiglieri comunali. Convalida ed eventuale surroga";
- della deliberazione del Consiglio comunale atto n. 18 del 14.06.2023 di "esame di eventuali cause di incompatibilità ai fini dell'attivazione della procedura per l'eventuale decadenza, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31 del 24 giugno 1986";
- del processo verbale della prima adunanza del Consiglio Comunale eletto il 28 e 29 maggio 2023, seduta del 14.06.2023;
- di tutti gli altri provvedimenti connessi, successivi e conseguenziali, inclusi quelli non conosciuti..
quanto al ricorso n. 986 del 2023:
per l'annullamento
- del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni - Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Santa Ninfa del 28/29.05.2023 - Libero Consorzio Comunale di Trapani - Mod. n. 40 - CS, chiuso in data 31 maggio 2023 (prot. n. (...)) nella parte in cui è stato ripartito il numero dei seggi tra le Liste;
- della Circolare n. 5 del 18.05.2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 5 Elettorale,
con correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, con la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere comunale del candidato sig.ra S.V., collegato alla Lista n. 1 "ProgettiAmo Santa Ninfa", primo dei non eletti della Lista e con conseguente decadenza dalla carica di Consigliere comunale del candidato eletto P.R. collegato alla Lista n. 2 "Insieme per Santa Ninfa"..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M.T. e di R.P. e di Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e di Regione Sicilia - Dipartimento Autonomie Locali Servizio 5 Elettorale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 29.06.2023, notificato in data 07.07.2023 unitamente al D.P. n. 616 del 2023 del 5.07.2023, e quindi nuovamente depositato in data 14 luglio 2023 con le prove dell'avvenuta notificazione alle parti intimate, il ricorrente V.D.S. ha impugnato gli atti e i risultati relativi alle operazioni elettorali tenutesi il 28 e 29 maggio 2023 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Santa Ninfa, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
1.1. Ha richiesto la modificazione dei risultati delle predette operazioni elettorali, con attribuzione di n. 3 seggi (in luogo di 4) alla lista 1 e con la conseguente propria nomina a consigliere comunale per la Lista 2.
2. Ha premesso in fatto: di essere stato candidato alla carica di consigliere comunale nella lista n. 2 "Insieme per Santa Ninfa" con G.A. quale candidato Sindaco, in contrapposizione alla lista n. 1 "Progettiamo Santa Ninfa" con candidato Sindaco l'avv. C.F.; che a seguito della votazione, è stato eletto Sindaco del Comune di Santa Ninfa l'avv. C.F., che ha riportato voti n. 1.631, rispetto a G.A., che ha ottenuto 1.577; che, tuttavia, la lista n. 1 collegata al candidato Sindaco vincente ha conseguito n. 1.556 voti, mentre la lista n. 2 "Insieme per Santa Ninfa" collegata al candidato sindaco non eletto G.A., ha conseguito n. 1.622 voti. Ha evidenziato che la lista "Insieme per Santa Ninfa" collegata al candidato sindaco non eletto ha ottenuto il 50% + 1 dei voti validi; che in data 31.05.2023 l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni procedeva alla proclamazione degli eletti e su 12 seggi disponibili assegnava num. 4 seggi alla lista n. 1 -collegata al Sindaco eletto- "Progettiamo Santa Ninfa", e num. 7 seggi alla lista n. 2 "Insieme per Santa Ninfa" non collegata al Sindaco eletto, più un seggio al candidato sindaco non eletto; che, infine, avendo egli ottenuto 157 voti, è il primo dei non eletti della Lista n. 2.
3. Tanto premesso, il D.S. ha censurato gli atti impugnati, come in epigrafe individuati, per "violazione eo falsa applicazione dell'art. 2, comma IV bis e V della L.R. Sicilia 15 settembre 1997, n. 35". In particolare, sostiene che sia stata violata la disposizione citata, che prevede l'assegnazione del premio di maggioranza del 60 % dei seggi alla lista non collegata al sindaco eletto che abbia ottenuto il 50%+1 dei voti, in quanto il seggio al candidato sindaco c.d. "miglior perdente" è stato conteggiato nel 60%, con la conseguenza che alla predetta lista 2 sono stati assegnati soli 7 seggi, anziché 8 più uno al sindaco miglior perdente.
3.1. Con un secondo motivo ha denunciato l'illegittimità degli atti impugnati per "eccesso di potere per contrasto con la circolare n. 5 del 18 maggio 2023, prot. n. (...) della Regione
Siciliana - Assessorato Delle Autonomie Locali - e Della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 5 - Elettorale e difetto di motivazione con
riferimento al contenuto esplicativo di detta circolare". Ha dedotto che la circolare in questione, vincolante per l'Amministrazione, specifica che il seggio consiliare da attribuire al candidato sindaco c.d. miglior perdente va sottratto dai seggi da assegnare alla lista collegata al sindaco eletto, cui spetta il 40% dei seggi.
4. Si è costituito il contro interessato, quale candidato eletto nella lista 1 con inferiore numeri di voto, con memoria di forma.
4.1. Il Comune, ritualmente intimato in giudizio, non si è costituito.
5. Con ricorso depositato il 30.06.2023, notificato in data 07.07.2023 unitamente al D.P. n. 619 del 2023 del 5.07.2023, e quindi nuovamente depositato in data 25 luglio 2023 con le prove dell'avvenuta notificazione alle parti intimate, V.S., prima dei non eletti della Lista 1, N.F. e L.S. hanno impugnato gli atti e i risultati relativi alle operazioni elettorali tenutesi il 28 e 29 maggio 2023 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Santa Ninfa.
Hanno richiesto la modificazione dei risultati delle predette operazioni elettorali, con attribuzione alla Lista 1 di 5 seggi anziché 4, con conseguente nomina a consigliere comunale della S.V. e decadenza dalla carica di P.R., previo annullamento della circolare n. 5 del 18.05.2023.
5.1. Hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe proponendo i seguenti motivi in diritto: i.violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e 3 della L.R. n. 35 del 1997 e ss.mm. E ii. - violazione e falsa applicazione della circolare n. 24 del 25.11.2020 dell'assessorato autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento autonomie locali - servizio 5 elettorale - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti - errata applicazione dell'attribuzione del c.d. premio di maggioranza per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
6. Si è costituito il controinteressato P., quale ultimo dei nominati consiglieri della Lista 2, resistendo al ricorso.
6.1. Si è costituita la Regione Sicilia eccependo, con memoria di replica del 3.10.2023, in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, insistendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
6.2. Il Comune non si è costituito, pur a fronte di rituale notifica.
7.La causa è stata trattata in decisione alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023
Motivi della decisione
1.In via preliminare il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto entrambi i risultati delle operazioni elettorali del Comune di Santa Ninfa, per ciò che concerne, in particolare, l'attribuzione dei seggi consiliari alle due liste che hanno preso parte alla competizione elettorale.
2. Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione. Essendo impugnata la circolare n. 5 del 2023, imputabile alla Regione, tale amministrazione è stata correttamente evocata in giudizio.
3. Nel merito all'esame del Collegio si pongono due questioni: in primo luogo, si tratta di stabilire se in presenza di un numero decimale, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza nei comuni con meno di 15.000 abitanti, debba essere operato sempre un arrotondamento per eccesso ovvero un arrotondamento per eccesso o per difetto in base al decimale superiore o inferiore a 50 centesimi; in secondo luogo, si tratta di stabilire come debba essere individuato il seggio da attribuire al candidato sindaco c.d. "miglior perdente".
4. Le circostanze fattuali che fanno da sfondo al giudizio, per come rappresentate dalle parti, sono pacifiche oltre che riscontrate in via documentale.
4.1. Risulta che nell'elezione del consiglio comunale del Comune di Santa Ninfa, la lista collegata al sindaco non eletto, ossia la Lista 2 "Insieme per Santa Ninfa", ha ottenuto il 50%+1 dei voti, con conseguente attribuzione alla predetta lista del premio di maggioranza del 60% dei seggi consiliari.
4.2. Ora, emerge dal verbale delle operazioni che, in applicazione dell'art. 2 co. 5 citato, alla lista 1, collegata al sindaco eletto, è stato attribuito il 40% dei seggi, attraverso un arrotondamento per difetto del decimale 4,8 (cfr. 7 pag. 12).
4.3. Dalla lettura del verbale non è, invece, chiaro se la conseguente attribuzione alla lista 2 di 8 seggi sia scaturita da un arrotondamento del decimale 7,2 (60% di 12) per difetto con attribuzione, in aggiunta, di un seggio al candidato sindaco "miglior perdente", ovvero dall'arrotondamento per eccesso con contestuale attribuzione del seggio al miglior perdente.
5. Lamenta il ricorrente D.S., in sintesi, che sarebbe stato violato il premio di maggioranza, in quanto il seggio al candidato sindaco "miglior perdente" di cui al comma 4 bis citato, non avrebbe dovuto essere conteggiato al fine del raggiungimento del premio di maggioranza.
5.1. Inoltre, assume il predetto ricorrente che essendo il 60% di 12 un numero decimale (7,2) per rispettare il premio di maggioranza, avrebbe dovuto essere effettuato un arrotondamento per eccesso; a sostegno di detta conclusione ha richiamato la giurisprudenza anche costituzionale formatasi con riguardo dell'art. 3 L.R. Sicilia n. 6 del 2020 in materia di elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti (Corte Cost. n. 61/2022).
6. La Squadrito e gli altri ricorrenti sostengono, invece e in maniera specularmente opposta, con un articolato motivo di ricorso, che il premio di maggioranza è stato erroneamente attribuito attraverso un arrotondamento dei decimali per difetto per ciò che concerne l'attribuzione dei seggi alla Lista 1 (4,8 con arrotondamento a 4) e per eccesso alla Lista 2 (7,2 con arrotondamento a 8).
In assenza di puntuale previsione normativa, avrebbe dovuto, invece, operare un criterio generale con arrotondamento per eccesso soltanto in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi, richiamato, peraltro, nella circolare n. 24 del 25.11.2020.
6.1. Sostengono, inoltre, che il seggio al miglior perdente vada sottratto a valle dei seggi assegnati alla lista a lui collegata e che quindi, in concreto, vada conteggiato nei 7 seggi della Lista 2.
7. Per quanto di rilievo prevede l'art. 2 della L.R. Sicilia n. 35 del 1997 che:
"1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. (…)
4 bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
5 bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5".
8. Ritiene il Collegio che al fine di garantire il premio di maggioranza del 60%, in presenza di numero decimale, l'arrotondamento debba essere effettuato sempre per eccesso, in quanto, altrimenti opinando, verrebbe ad essere attribuita una quota di seggi inferiore al 60% in contrasto con una chiara previsione normativa, ispirata alla non equivoca finalità di attribuire il predetto premio di maggioranza, eventualmente, in caso di numeri decimali, anche a scapito della lista con minor numero di voti.
8.1. Invero, la giurisprudenza amministrativa, formatasi con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è in maniera costante orientata nel ritenere che il premio di maggioranza debba essere garantito nella sua effettività attraverso l'arrotondamento in ogni caso per eccesso. In tal senso, la non coincidente formulazione tra l'art. 2 L. n. 35 del 1997 -applicabile al caso di specie- e l'art. 4 comma 6 -applicabile ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti- non giustifica una diversa soluzione ermeneutica.
Prevede l'articolo 4 al comma 6 citato: "Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun' altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3 ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4 (...)". Tale disposizione è certamente inequivoca nell'attribuire il premio di maggioranza, al fine di garantire la governabilità dell'ente locale, attraverso l'inciso "almeno il 60%" cui si aggiunge "comunque il 60% dei seggi", sempre per il tramite di un arrotondamento per eccesso del decimale.
Sebbene la formulazione dell'art. 2 sia meno stringente e meno univoca, cionondimeno tale disposizione è comunque chiara nell'assegnare il premio di maggioranza nella misura del 60% dei seggi del consiglio, pur senza il rafforzativo dell'avverbio "comunque".
Ritiene, infatti, il Collegio che la lettera della norma debba essere interpretata alla luce della evidente finalità del legislatore di attribuire il premio alla lista che abbia ottenuto il 50% più uno dei voti, quale che sia in concreto il numero, anche decimale, risultante dall'applicazione delle percentuali previste ex lege. In altri termini, posto che la norma intende attribuire precipuamente il premio di maggioranza, sancendo un determinato equilibrio tra le liste maggiormente rappresentative, in presenza di un numero decimale, nella scelta tra sacrificare la quota del 60% ovvero quella del 40%, non può che concludersi che sia il premio di maggioranza a dovere essere rispettato. Il già chiaro dato testuale, dunque, trova ulteriore riscontro nella finalità della previsione normativa.
8.2. Inoltre, deve ritenersi che il legislatore regionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di elezioni amministrative, abbia scelto di regolare la fattispecie in esame in modo diverso da quanto previsto dalla normativa nazionale all'art. 71 D.Lgs. n. 267 del 2000, non prevedendo una analoga disciplina.
Infatti, a fronte della disposizione introdotta dal legislatore nazionale, che regola la questione del decimale per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (prevedendo un arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi), la mancanza di un'analoga previsione espressa da parte del legislatore regionale lascia trasparire una scelta differente, secondo il criterio descritto al precedente 8.1. Il che esclude la possibilità di una applicazione analogica del citato art. 71, non sussistendo, come illustrato, alcuna lacuna normativa.
8.3. Peraltro laddove il legislatore regionale ha ritenuto, nel contesto della stessa L. n. 35 del 1997, di dovere fare applicazione del criterio dell'arrotondamento per eccesso solo in presenza di un dato decimale superiore allo 0,50, lo ha fatto espressamente: infatti, seppur a differenti fini, al comma 1 dell'art.4 L.R. n. 35 del 1997 il legislatore ha chiaramente previsto che "Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50". In altri termini, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (cfr. Tar Palermo ord. n. 2253/2020).
8.4. Ne consegue, per concludere sul punto, che alla Lista 2 deve essere attribuito il 60% dei seggi pari ad 8 seggi consiliari.
9. Resta a questo punto da esaminare la questione relativa al computo del seggio al candidato sindaco c.d. "miglior perdente".
9.1. Come emerge dalla piana lettura dell'art. 2 co. 4 bis citato non è prevista una scansione di operazioni tale da distinguere l'assegnazione del seggio al sindaco non eletto rispetto alla più generale attribuzione dei seggi alle liste. In altri termini, la disposizione citata si limita a prevedere che un seggio debba essere assegnato in ogni caso al non eletto che abbia ottenuto almeno il 20% di voti, senza delineare alcun meccanismo di prededuzione e senza fare espressamente gravare detto seggio a priori su una delle liste in competizione. Deve dunque concludersi che il seggio al miglior perdente debba essere imputato alla quota della lista che lo sostiene, in quanto la norma non consente di ritenere altrimenti.
9.2. Né può sostenersi, come adombrato dal ricorrente D.S., che il computo del seggio nel 60% comporti una lesione del premio di maggioranza. Infatti, con l'arrotondamento per eccesso ad 8 seggi è già garantita una quota che supera il 60%.
9.3. In questa direzione peraltro si è pronunciata un recente pronuncia in una fattispecie in parte analoga: "Non convince infine l'argomento per cui la prededuzione da operarsi a monte in favore del candidato sindaco miglior "perdente" sarebbe giustificata dalla logica del c.d. "onore delle armi" : a prescindere dalla circostanza che nel caso che ci occupa i candidati sindaco erano solo due e, pertanto, a fronte del sindaco eletto non poteva esserci "un miglior perdente" più votato rispetto a candidati ulteriori, in ogni caso l'attribuzione di un seggio di consigliere comunale al candidato sindaco non eletto più votato, la quale risponde a una logica di onore delle armi, non può risolversi in uno svantaggio per chi è stato eletto.
L'attribuzione di un seggio in aggiunta a quelli spettanti alla lista n. 1 ( nel caso di specie il 60% sul totale dei seggi per il consiglio comunale) finirebbe, infatti, per penalizzare il Presidente eletto, in contrasto con l'esigenza di governabilità e con il principio di rappresentatività delle istituzioni.
Correttamente dunque nel caso di specie, e in coerenza con la lettera e la ratio dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 1997, le percentuali dei seggi da attribuire sono state calcolate nel 60 e nel 40 per cento del numero complessivo di seggi dei quali si compone l'assemblea da eleggere (12 seggi), facendo salva l'attribuzione di un seggio, tra quelli da attribuire alla lista n. 1, al candidato sindaco non eletto" (Tar Sicilia - Catania sent. n. 2912/2022).
Come rilevato, infatti, l'attribuzione del seggio al miglior perdente in aggiunta al premio di maggioranza, già pienamente garantito, andrebbe a determinare un eccessivo svantaggio per la lista collegata al sindaco eletto, in aperto contrasto con il bilanciamento tra le diverse forze politiche maggiormente rappresentative scolpito dalla norma.
9.4. Infine, nessuna efficacia vincolante può spiegare la circolare n. 5 del 18.05.2023, avente mera natura interpretativa. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza: "La circolare interpretativa ed esplicativa non ha di per sé valore normativo o, comunque, provvedimentale. Pertanto, i privati destinatari degli atti applicativi di essa non hanno alcun onere di impugnativa; mentre, il giudice investito dell'impugnazione dell'atto applicativo ben può disapplicare d'ufficio detta circolare, se ritenuta in contrasto con le norme, primarie o secondarie, che regolano la fattispecie concreta" (Tar Sicilia- Palermo, sent. n. 1433/2015).
10. Alla luce delle considerazioni esposte correttamente sono stati assegnati 8 seggi alla Lista 2 e 4 seggi alla lista 1, per cui entrambi i ricorsi devono essere respinti.
11. Stante la novità delle questioni trattate, si giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
respinge entrambi i ricorsi;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore