TAR Puglia, sez. Unite, sent., 7 settembre 2023, n. 1110 Presidente Ciliberti – Estensore Blanda
TAR Puglia, sez. Unite, sent., 7 settembre 2023, n. 1110
Presidente Ciliberti – Estensore Blanda
Fatto e diritto
Con istanza di accesso del 13.3.2023, l'istante madre nonché amministratrice di sostegno di - omissis -, affetto da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto all'Istituto Tecnico Economico Statale "-omissis-" di -omissis- di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo scolastico del proprio figlio, ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990 e art. 6, d.P.R. n. 184/2006, e in particolare, dei seguenti atti:
- documentazione medica;
- Piani Educativi individuali dal Primo anno di frequenza ad oggi con relativi verbali;
- relazioni dei docenti curricolari e di sostegno dal primo anno di frequenza ad oggi;
- relazioni delle educatrici dal primo anno di frequenza ad oggi;
- pagelle dal Primo anno di frequenza ad oggi;
- verbali degli scrutini dal Primo anno di frequenza ad oggi;
- verifiche e relative valutazioni dei docenti, dal Primo anno di frequenza ad oggi;
- ogni altro documento inserito nel suddetto fascicolo, non espressamente ricompreso tra quelli innanzi indicati.
L'istanza è stata motivata "… al fine di conoscere più dettagliatamente l'intero percorso didattico e formativo del proprio figlio, per la tutela dei diritti del medesimo, essendo fondamentali al fine di valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica e del raggiungimento di conoscenze compatibili con il suo stato di disabilità nel corso dell'iter scolastico".
L'Istituto scolastico, con nota prot. omissis del omissis, ha negato l'accesso agli atti richiesti sul presupposto che "(...) non ricorre il presupposto della necessità per la difesa in giudizio, di cui all'art. 24, c. 7, dell'odierno ricorrente e la richiesta di accesso ad un numero indeterminato di pratiche amministrative afferisce, invece, ad un'indagine esplorativa alla ricerca di un ipotetico vizio procedurale e/o di comunicazione, preclusa da tale divieto".
Con nota inoltrata a mezzo pec in data 17.4.2023 l'istante ha chiesto l'annullamento in autotutela del predetto diniego, nonché l'accesso al verbale della riunione del G.L.O. tenutasi il 3.4.2023.
Anche tale ultima istanza è stata respinta con nota prot. omissis del omissis del medesimo dirigente scolastico, che ha ribadito il carattere esplorativo dell'istanza con la precisazione che "l'intera documentazione scolastica, richiesta ai punti 2-4 e 6-7 dell'istanza del 15.03.2023 e riferita alla totalità degli anni di frequenza (i "piani educativi individuali", le "relazioni dei docenti" e delle "educatrici", i "verbali degli scrutini" nonché le "valutazioni dei docenti"), riguarda processi valutativi o ancora in corso o, per gli anni dal primo al quinto, già completati e perfezionati e, peraltro, mai da Lei contestati, anche perché favorevolmente conclusisi con l'ammissione dello studente alla classe successiva. Pertanto non si comprende quale possa essere l'interesse diretto, concreto e attuale da tutelare mediante l'accesso generalizzato e massivo a tale copiosa documentazione".
La ricorrente, quindi, ha impugnato il diniego all'ostensione dei documenti di cui all'istanza di accesso al fine di ottenere il conseguente ordine di esibizione degli atti richiesti.
Gli enti intimati si sono costituiti in giudizio senza svolgere difese.
Alla camera di consiglio del 6 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, rilevati i presupposti per una sentenza in forma semplificata.
1. Il ricorso è fondato.
L'accesso ai documenti amministrativi costituisce "principio generale dell'attività amministrativa", al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa (art. 22 comma 2, L. 241/90).
Sono pertanto accessibili, in linea di principio, "tutti i documenti amministrativi" (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, "indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1 lett. d).
2. Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 comma 1 lett. b), e che l'accesso non sia preordinato ad esercitare "un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (art. 24 comma 3).
Ciò premesso in linea generale, in relazione al caso in esame si osserva che l'istanza di accesso della ricorrente ha ad oggetto: i Piani Educativi individuali dal Primo anno di frequenza ad oggi con relativi verbali; le relazioni dei docenti curricolari e di sostegno dal primo anno di frequenza; le relazioni delle educatrici dal primo anno di frequenza; le pagelle scolastiche; i verbali degli scrutini e le verifiche e relative valutazioni dei docenti.
3. A tal riguardo non può convenirsi con la risposta dell'istituto scolastico, secondo cui l'stanza di accesso "riguarda processi valutativi o ancora in corso o, per gli anni dal primo al quinto, già completati e perfezionati e, peraltro, mai da Lei contestati, anche perché favorevolmente conclusisi con l'ammissione dello studente alla classe successiva.
Pertanto non si comprende quale possa essere l'interesse diretto, concreto e attuale da tutelare mediante l'accesso generalizzato e massivo a tale copiosa documentazione".
4. In via generale, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (come la ricorrente) hanno diritto a conoscere gli atti e i documenti della carriera scolastica del figlio, che ineriscono alla funzione e alla responsabilità genitoriale stessa, per cui la richiesta non necessita di una specifica motivazione, essendo funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle eventuali carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo del figlio.
Peraltro la ricorrente, nella richiesta di accesso, ha indicato una motivazione del tutto pertinente facendo riferimento alla "…tutela dei diritti del medesimo (figlio n.d.r.), essendo fondamentali al fine di valutare il rispetto del diritto all'inclusione scolastica e del raggiungimento di conoscenze compatibili con il suo stato di disabilità nel corso dell'iter scolastico".
5. Inoltre, attesa la natura dei dati oggetto della richiesta di accesso è inevitabile ritenere che la necessità di acquisire le informazioni richieste sia stata dimostrata in relazione all'utilità che la richiedente potrebbe ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti, al fine di ottenere l'ammissione ad un percorso didattico integrativo, come accennato nello stesso ricorso.
6. Ne' può ritenersi che l'istanza di accesso abbia un intento esplorativo o comunque di controllo generalizzato dell'operato dell'istituto scolastico resistente, in violazione dell'art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990. Nel caso di specie, la ricorrente ha prospettato l'eventualità che le informazioni richieste contengano informazioni utili al fine di sostenere la predetta richiesta di prosecuzione del percorso didattico in favore del figlio.
7. La prospettazione di parte ricorrente deve essere considerata, pertanto, del tutto ragionevole e plausibile, e che tanto basti a dimostrare la necessità dell'accesso, nel senso indicato dall'art. 24 comma 7, della legge n. 241/1990.
8. Sulla base di quanto considerato sussistono elementi sufficienti ad individuare la titolarità in capo alla ricorrente di una posizione giuridica:
a) differenziata, in quanto diversa da quella del comune cittadino a conoscere genericamente l'attività svolta dai pubblici poteri;
b) giuridicamente tutelata, in quanto preordinata all'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato;
c) collegata alle informazioni richieste, atteso l'attività scolastica svolta dal figlio.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento delle note di diniego indicate in epigrafe.
9. Per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Istituto Tecnico Economico Statale "-omissis-" di -omissis- di consentire l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza del 13.3.2023.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) annulla la nota prot. omissis del omissis e la nota prot. omissis del omissis.
b) accerta il diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti con la medesima istanza di accesso del 13 marzo 2023, nei sensi precisati in motivazione;
c) condanna l'Istituto Tecnico Economico Statale "-omissis-" di -omissis- a consentire l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti con la predetta istanza, mediante visione ed estrazione di copia nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.